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Sure: Assicurazione dieconomia domestica
Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica della compagnia di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. I diritti e doveri delle parti contrattuali scaturiscono in definitiva dai documenti contrattuali (proposta/offerta, polizza, condizioni di assicurazione) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA con sede in Mythenquai 2, 8002 Zurigo («Zurich»), soggetta a sorveglianza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupenstrasse 27, 3003 Berna).
I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa si evincono dai documenti contrattuali e sono limitati dalle esclusioni ivi indicate.
L’assicurazione mobilia domestica protegge essenzialmente dai seguenti rischi:
Di norma Zurich risarcisce il valore a nuovo delle cose che sono state danneggiate o smarrite a causa di eventi assicurati.
L’indennità massima per ogni caso di sinistro e la franchigia vigente sono indicate nella polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).
Esclusioni importanti riguardano:
L’esatta estensione delle prestazioni nonché le esclusioni vigenti sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché in altri eventuali documenti contrattuali.
Sono disponibili tra le altre le seguenti assicurazioni complementari:
L’assicurazione responsabilità civile di privati protegge il patrimonio delle persone assicurate dalle conseguenze finanziarie derivanti dalle pretese di responsabilità civile legali di terzi in caso di lesioni corporali e danni materiali. Sono coassicurati i danni patrimoniali riconducibili a una lesione corporale assicurata o a uno dei danni materiali assicurati cagionati alla parte lesa.
Le prestazioni consistono nell’indennizzo delle pretese fondate risp. nella difesa contro pretese ingiustificate.
Esclusioni importanti sono:
L’esatta estensione delle prestazioni nonché le esclusioni vigenti sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) nonché in altri eventuali documenti contrattuali.
Sono disponibili tra le altre le seguenti assicurazioni complementari:
L’assicurazione Economia Domestica è un’assicurazione contro i danni. Per il versamento e l’ammontare delle prestazioni d’assicurazione è determinante il danno verificatosi in seguito all’evento assicurato.
L’ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse sono contenuti nei documenti contrattuali.
La somma di assicurazione per mobilia domestica è soggetto a un adeguamento annuo automatico che può comportare una modifica dei premi. Informazioni più dettagliate sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione.
Zurich può adeguare i premi e le condizioni di assicurazione a decorrere dal nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.
Gli obblighi scaturiscono dalle condizioni di assicurazione e dalla LCA. Importanti obblighi sono ad esempio:
L’assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza.
Il contratto termina di norma con la disdetta ordinaria. Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto d’assicurazione con un termine di disdetta di 14 giorni a decorrere dalla fine di ogni mese. Se il contratto non viene disdetto alla scadenza o alla fine dell’anno assicurativo successivo, viene automaticamente prorogato di un anno. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene all’altra parte contraente al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di 14 giorni.
Ulteriori possibilità di disdetta risultano nelle condizioni contrattuali e dalla LCA.
La protezione assicurativa vale per i danni che si verificano nel corso della durata dell’assicurazione (dopo l’inizio dell’assicurazione e prima della fine del contratto) risp. nell’assicurazione responsabilità civile di privati e responsabilità civile di stabili per i danni che vengono causati nel corso della durata dell’assicurazione.
Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all’esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti (tra l’altro gli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.
Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Il termine è rispettato se il contraente comunica la revoca a Zurich, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine.
Edizione 09/2022
L’estensione dipende dalla soluzione di assicurazione scelta.
Al presente contratto si applica il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
L’assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto d’assicurazione con un termine di disdetta di 14 giorni a decorrere dalla fine di ogni mese. Se il contratto non viene disdetto alla scadenza o alla fine dell’anno assicurativo successivo, viene automaticamente prorogato di un anno. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene all’altra parte contraente al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di 14 giorni.
La disdetta deve essere comunicata per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova testuale.
Il primo anno assicurativo dura dall’inizio dell’assicurazione fino alla data di scadenza indicata sulla polizza. Gli ulteriori anni assicurativi durano dodici mesi a partire dalla rispettiva scadenza principale.
Nei limiti della proposta rilasciata da Zurich e compilata dal contraente, sussiste una copertura assicurativa provvisoria a partire dalla data di inizio indicata nella proposta e fino all’invio della polizza o al rifiuto della proposta, e comunque al massimo per la durata di 30 giorni.
Non sono assicurati i danni che al momento della presentazione della proposta
Se il contraente trasferisce il suo domicilio in un luogo al di fuori della Svizzera, la copertura assicurativa si estingue, al più tardi alla data di disdetta presso l’autorità competente.
Il premio si basa sulle indicazioni del contraente e sull’estensione assicurativa concordata. Zurich dovrà essere immediatamente informata dell’eventuale modifica di uno di questo dati (eccettuata l’età). Zurich sarà quindi autorizzata ad adeguare il contratto alle nuove condizioni.
Zurich può adeguare il contratto a decorrere dall’anno di assicurazione successivo (ad es. aumento dei premi, adeguamento delle condizioni di assicurazione, modifica delle regolamentazioni relative alla franchigia).
Zurich deve comunicare al contraente i nuovi premi rispettivamente le nuove disposizioni contrattuali 25 giorni prima dello scadere dell’anno assicurativo. Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto d’assicurazione nel suo insieme o riguardo alla parte interessata dalla modifica a decorrere dalla fine dell’anno di assicurazione in corso. La disdetta deve pervenire a Zurich al massimo entro l’ultimo giorno dell’anno assicurativo in corso. L’omissione della disdetta vale come consenso all’adeguamento del contratto d’assicurazione.
Non danno diritto alla disdetta:
L’incasso del premio viene eseguito da Swisscom (Svizzera) SA per conto di Zurich. Il premio deve essere pagato entro la data indicata nella fattura mensile di Swisscom (data di scadenza).
Se il o la contraente non adempie al suo obbligo di pagamento, gli o le verrà richiesto di effettuare il pagamento e dovrà pagare anche le spese di diffida di 30 franchi svizzeri per ogni diffida, nonché gli interessi di mora e altri costi derivanti dal ritardo nel pagamento.
Se il o la contraente paga solo una parte dell’importo della fattura mensile di Swisscom, questa rata viene utilizzata prima per rimborsare o compensare i crediti di Swisscom (Svizzera) SA nel settore delle telecomunicazioni e i suoi ulteriori crediti.
Zurich può cedere i crediti di premi a Swisscom (Svizzera) SA e si riserva il diritto di disdire il contratto in caso di diffida infruttuosa.
Se il contratto viene sciolto in anticipo, Zurich rimborsa il premio per il periodo in cui non si è usufruito della copertura assicurativa concordata. È fatta salva la compensazione con altri crediti vantati da Zurich derivanti dal presente contratto.
La franchigia viene detratta dall’indennità.
Se per lo stesso evento trova applicazione più di una franchigia, si sottrae la franchigia un’unica volta per contratto, e in caso di franchigie differenti viene considerata quella più elevata. Questo regolamento non si applica ai danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche.
Per i danni compresi nell’assicurazione legale contro i danni causati dagli elementi naturali trovano applicazione le disposizioni di legge.
Non vengono applicate le franchigie pattuite se il contratto nella sua totalità è stato esente da sinistri per tre interi anni assicurativi.
Fanno eccezione a questa regolamentazione le
Se, in caso di sinistro, vengono richieste prestazioni, le franchigie pattuite nella polizza si applicano nuovamente a decorrere dal momento della notifica. Il nuovo periodo inizia con l’anno assicurativo successivo a quello della data di notifica del sinistro.
Al verificarsi di un evento assicurato la persona avente diritto deve:
In caso di furto, la persona assicurata deve inoltre
In caso di danno, furto o perdita dei bagagli durante il trasporto la persona assicurata deve anche chiedere di confermare
Le persone assicurate devono rispettare gli obblighi di diligenza e devono attuare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i danni assicurati.
In caso di violazione degli obblighi, l’indennità può essere ridotta o rifiutata. Non si incorre in questa sanzione se il contraente ovvero l’avente diritto dimostrano che, in considerazione delle circostanze, si deve ritenere la violazione non imputabile a colpa, oppure se la violazione non ha influito sull’origine dell’evento né sull’entità della prestazione assicurata. L’insolvibilità del debitore non scusa l’omesso pagamento del premio.
Dopo ogni caso di sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento dell’indennità. Zurich, invece, ha facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell’indennità. Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.
Tutte le comunicazioni possono essere inviate con validità legale anche a Swisscom (Svizzera) SA, tramite le seguenti opzioni di contatto:
Zurich si riserva il diritto di modificare le opzioni di contatto a seguito di preavviso.
Tutte le comunicazioni possono essere inviate con validità legale anche attraverso i canali indicati di seguito:
In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l’avente diritto può scegliere come foro competente:
Zurich non concede copertura assicurativa e non è tenuta ad effettuare alcun pagamento o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se e in quanto ciò violerebbe le regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.
La somma di assicurazione per mobilia domestica viene adeguata ogni anno, alla scadenza del premio, all’indice della mobilia domestica comunicato dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), il che può comportare anche un adeguamento del premio. Se dall’adeguamento dovesse scaturire una cifra inferiore alla somma di assicurazione riportata nella polizza, la somma di assicurazione per mobilia domestica rimarrà invariata.
Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento; anche in caso di danno parziale, l’indennità viene ridotta nella medesima proporzione.
Zurich rinuncia a opporre un’eventuale sottoassicurazione, se l’entità del danno è inferiore o pari al 10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia fino a CHF 30’000. La rinuncia non vale per i danni coperti dall’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista dalla legge.
Nell’assicurazione a primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita, senza riguardo ad un’eventuale sottoassicurazione.
L’avente diritto deve comprovare l’entità del danno. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell’esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del caso di sinistro.
Le prestazioni assicurate includono anche le spese per la riduzione dei danni. Se il totale di tali spese più l’indennità supera la somma di assicurazione, queste vengono risarcite solo se si tratta di spese sostenute su richiesta di Zurich. Le prestazioni di pompieri, polizia o di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.
Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato, relativo a un solo contraente, supera i 25 milioni di franchi, essa verrà ridotta a questo importo. Resta riservata un’ulteriore riduzione secondo la seguente disposizione.
Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein supera 1 miliardo di franchi, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotte in modo che il loro totale non superi la suddetta somma.
Le indennità per danni a mobilia domestica risp. beni mobili e stabili non vengono addizionate per i limiti delle prestazioni sopracitati. I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento allorché sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
Questi limiti delle prestazioni valgono nel campo di applicazione delle disposizioni legali obbligatorie relative all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. In caso di modifiche dei limiti legali delle prestazioni valgono i limiti delle prestazioni vigenti nel momento in cui si verifica il sinistro.
A propria discrezione, Zurich può anche erogare un’indennità in natura.
Se le cose assicurate nel contratto d’assicurazione cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano al nuovo proprietario.
Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto mediante una dichiarazione scritta o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di cambiamento di proprietario.
La compagnia di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del passaggio di proprietà. Il contratto cessa non prima di 30 giorni dalla data di disdetta.
La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo fino a concorrenza delle somme di assicurazione indicate nella polizza. Queste devono corrispondere all’importo totale per il riacquisto di tutte le cose assicurate al valore a nuovo.
L’assicurazione copre i danni che si verificano nell’arco della durata dell’assicurazione.
La protezione assicurativa è valida a casa, cioè nel luogo assicurato indicato nella polizza o nel luogo assicurato ai sensi dell’art. 102.2.1 b). Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, viene considerato come casa il luogo al quale è assegnata la cosa assicurata interessata.
La protezione assicurativa vale in tutto il mondo per cose assicurate che temporaneamente, ma per un periodo non superiore a due anni, si trovano fuori da casa ai sensi dell’art. 102.2.1.
Assicurati sono il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.
Sono assicurati
Ovvero:
Separatamente e in aggiunta – con somma di assicurazione propria – sono assicurati:
Ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle, che sono proprietà privata delle persone assicurate e non rappresentano il patrimonio aziendale.
Ossia gli effetti di ospiti (ad eccezione di valori pecuniari e gioielli) e cose affidate di terzi mobili, destinate all’uso privato.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a
Dall’assicurazione sono inoltre esclusi i danni che sono direttamente in relazione a
Queste esclusioni non si applicano per l’assicurazione legale contro i danni causati dagli elementi naturali.
Nella prestazione dell’assicurazione «CLASSIC» o «ALL RISK» possono essere assicurati gli eventi riportati qui di seguito. La prestazione dell’assicurazione concordata così come gli eventi assicurati sono indicati nella polizza:
Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC»: incendio (art. 107), eventi naturali (art. 108), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 109), furto (art. 110) e acqua (art. 111),
Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK»: All Risk (art. 112), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 109).
Sono assicurati
Sono esclusi dall’assicurazione i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione per effetto diretto dell’energia elettrica.
Sono assicurati i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.
È assicurata anche la perdita di cose assicurate a seguito degli eventi sopra elencati.
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione come conseguenza diretta e indiretta di terremoti o eruzioni vulcaniche.
In deroga alle esclusioni generali di cui all’art. 106, sono coassicurati i saccheggi che si verificano successivamente ad un terremoto o ad un’eruzione vulcanica.
Per terremoti si intendono scosse di vaste proporzioni della superficie terrestre, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell’incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SSS).
Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.
Tutti i terremoti o le eruzioni vulcaniche che si verificano nell’arco di 168 ore dalla prima scossa risp. eruzione che ha causato dei danni, costituiscono un unico evento di sinistro.
Sono assicurati tutti gli eventi di sinistro il cui inizio si verifica nel corso della durata dell’assicurazione.
Se Zurich eroga prestazioni per le quali gli aventi diritto potrebbero far valere diritti alle prestazioni anche nei confronti di terzi, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell’erogazione della prestazione dovuta in base al presente contratto.
Qualora un istituto di assicurazione cantonale dovesse prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per terremoti ed eruzioni vulcaniche, è possibile far valere, a integrazione delle prestazioni erogate, un eventuale danno residuo in virtù del presente contratto.
In deroga all’art. 2.1, ciascuna delle parti contraenti può disdire, per iscritto o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, la prestazione «Terremoto ed eruzioni vulcaniche», rispettando un termine di preavviso di tre mesi alla scadenza di ogni anno assicurativo.
Sono assicurati i danni derivanti da uno degli eventi seguenti, purché comprovati da tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, da altre prove convincenti.
Per furto con scasso si intende la sottrazione di cose da parte di persone che si introducono con la forza in uno stabile o in un locale di uno stabile o che aprono mediante scasso un contenitore chiuso che si trova all’interno di esso.
È equiparato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.
Per rapina si intende la sottrazione di cose sotto minaccia o usando violenza nei confronti delle persone assicurate come pure il furto in caso d’incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.
È assicurato il furto che non è considerato né furto con scasso né rapina. Ne fa parte anche la manipolazione di impianti di chiusura, nell’ambito della quale non vengono cagionati danni agli edifici.
Non è assicurato il furto semplice
Sono assicurati i danneggiamenti dolosi alla mobilia domestica, anche in assenza di furto, se l’autore si è procurato l’accesso ai locali assicurati in modo illecito.
Il furto da veicoli chiusi a chiave viene considerato furto semplice.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da perdita o smarrimento di cose.
Sono assicurati i danni causati da:
Sono inoltre coassicurati
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione.
Sono esclusi dall’assicurazione:
Per mobilia domestica, effetti di ospiti e cose affidate il danno viene calcolato in base all’importo che richiederebbe il riacquisto al valore a nuovo al momento del sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore dei resti. L’eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione. In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base ai costi di riparazione, tuttavia al massimo fino all’ammontare del valore di risarcimento.
La somma di assicurazione rappresenta il limite di indennità, a meno che non siano applicabili limiti delle prestazioni particolari. Per danni nel campo di applicazione delle disposizioni legali relative all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali si applicano le disposizioni di legge di cui all’art. 17.
Questa limitazione non si applica:
Gli oggetti ritrovati successivamente devono essere consegnati a Zurich oppure bisogna rimborsare l’indennità percepita.
Sono assicurate le seguenti spese insorte in seguito a un danno assicurato a casa (nel luogo assicurato) ai sensi dell’art. 102.2.1 (senza rottura di vetri ai sensi dell’art. 405). La prestazione per genere di spesa ammonta al 10% della somma di assicurazione per la mobilia domestica, tuttavia almeno a CHF 5’000 per genere di spesa, se non è stata concordata una somma di assicurazione superiore (escluso il genere di spesa e)). L’indennità massima per tutti i generi di spesa a)–d) ammonta complessivamente a CHF 50’000:
Sono determinanti le spese che risultano dall’impossibilità di utilizzare i locali danneggiati nonché dalla perdita di proventi per locazione o sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al sito di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese di deposito e distruzione. Le spese per la necessaria decontaminazione delle cose assicurate e per l’acqua di spegnimento sono coassicurate.
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle misure adottate.
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la modifica o la sostituzione di serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza di banca prese in locazione nonché delle relative chiavi.
Per le altre spese, comunque comprovabili, sostenute in seguito a un danno assicurato a casa (nel luogo assicurato) la prestazione ammonta inoltre a un massimo di CHF 500. L’aumento o la riduzione della somma di assicurazione non ha alcun effetto su questo limite delle prestazioni.
In caso di danneggiamento dello stabile causato da un furto assicurato o da un tentativo dimostrato di commettere un furto, vengono risarcite le spese della riparazione, a meno che non debbano essere assunte da un’altra assicurazione.
La franchigia per danni causati da eventi naturali ammonta a CHF 500 per evento.
La franchigia per i danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche ammonta al 10% dell’importo del sinistro, minimo CHF 1’000 per evento.
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa.
Per i seguenti danni causati da eventi naturali la franchigia ammonta a CHF 500 per evento: piene, inondazioni, uragani (= vento ad almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.
Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa.
Se concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari.
A integrazione delle disposizioni di queste assicurazioni complementari si applicano le rispettive disposizioni per l’assicurazione di mobilia domestica, l’assicurazione stabili e l’assicurazione di costruzioni mobili – in particolare le disposizioni relative a «Cose assicurate», «Cose non assicurate» ed «Esclusioni generali» – a meno che nelle singole assicurazioni complementari non vi siano disposizioni differenti.
L’assicurazione copre i danni che si verificano nell’arco della durata dell’assicurazione.
Le cose assicurate nell’assicurazione di mobilia domestica sono assicurate fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita a primo rischio contro furto semplice nell’assicurazione esterna ai sensi dell’art. 102.2.2.
Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, viene applicato il furto semplice fuori casa in modo generale per le cose assicurate di tutte queste sedi.
Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.
Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, la protezione assicurativa viene applicata in modo generale per le cose assicurate di tutte queste sedi.
Le cose assicurate nell’assicurazione di mobilia domestica sono assicurate fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita a primo rischio contro furto semplice nell’assicurazione esterna ai sensi dell’art. 102.2.2.
Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.
La somma di assicurazione pattuita a primo rischio per superfurto si raddoppia e oltre alla copertura ai sensi dell’art. 403.1.1 (anch’essa con somma di assicurazione raddoppiata) si applica anche la seguente estensione assicurativa per la mobilia domestica assicurata portata con sé durante un viaggio, a condizione che:
oppure
La protezione assicurativa vale in tutto il mondo e decorre dall’inizio del viaggio dopo aver lasciato la propria abitazione e termina al momento del rientro a casa.
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.
Se è assicurato il rischio furto semplice fuori casa, superfurto o All Risk, la perdita delle chiavi è coassicurata.
In caso di perdita delle chiavi o dei codici, delle carte per i sistemi di accesso elettronici (badge) e simili, le spese per la modifica o la sostituzione di serrature (incluse serrature provvisorie) nei luoghi indicati nella polizza, incluse le relative chiavi, sono coassicurate fino al 50% della somma di assicurazione pattuita per il furto semplice fuori casa, tuttavia al massimo CHF 4’000. Si applica inoltre:
Se le spese per serrature provvisorie superano la somma di assicurazione, si può far valere l’assicurazione complementare «Home Assistance», se inclusa nel contratto.
Analogamente è assicurata anche la perdita delle chiavi di cassette di sicurezza bancarie prese in locazione.
Si applica la franchigia dell’assicurazione contro il furto o All Risk.
Non sono assicurati chiavi, codici, badge, ecc. per locali commerciali e veicoli.
Quest’assicurazione complementare vale presso la sede concordata.
In base a quanto concordato la copertura assicurativa si orienta secondo le seguenti varianti:
Nel caso di locatari o comproprietari per piano, la copertura assicurativa vale solo per i locali ad uso proprio comprensivi di locali attigui.
In caso di danneggiamento di singole piastrelle da parete o pavimento, vengono risarcite, se necessario, anche le piastrelle rimanenti. Nel caso di piastrelle da parete e rivestimenti di facciata o parete, l’indennità è limitata alla superficie della parete interessata, nel caso di piastrelle di pavimenti alla pavimentazione del locale interessato.
Nel caso di locatari o comproprietari per piano, la copertura assicurativa vale solo per i locali ad uso proprio comprensivi di locali attigui.
Se specificatamente concordato, l’assicurazione complementare come da varianti b) e c) nell’assicurazione stabili è valida solo per i locali ad uso comune.
Di norma, sono esclusi dall’assicurazione contro la rottura di vetri:
Nel caso di abitazioni mobili, roulotte, casette in legno, apiari e capanni di orti, nella variante «Tutti i vetri» sono coperti esclusivamente i danni da rottura subiti dalle vetrate di mobili, finestre e aperture nel tetto in vetro, plexiglas o materie sintetiche simili.
La prestazione dipende dalla variante scelta:
Primo rischio
In caso di sinistro vengono risarcite le spese di riparazione o sostituzione fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata, per ogni cosa danneggiata o distrutta. Le spese di trasporto, di sgombero e per vetrate provvisorie rientrano nella copertura se incluse nella somma di assicurazione.
Globale
In caso di sinistro l’assicurazione copre le spese effettivamente sostenute per la sostituzione e le vetrate provvisorie così come le spese di trasporto e sgombero, al massimo la somma di assicurazione concordata per la mobilia domestica o lo stabile.
In caso di rotture di vetri non si applica alcuna franchigia.
Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.
A seconda delle condizioni pattuite nel contratto, questa assicurazione complementare comprende:
Casco economia domestica
Cose che appartengono alla mobilia domestica assicurata fino alla somma di assicurazione concordata al primo rischio.
Elettrocasco
Cose appartenenti alla mobilia domestica assicurata per il cui utilizzo è necessaria l’energia elettrica (allacciamento alla rete elettrica o batteria), fino alla concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio. Sono compresi per es. computer portatile, smartphone o moto elettrica per i quali non è prescritta per legge alcuna assicurazione di responsabilità civile.
Casco attrezzi per lo sport
La copertura comprende tutti gli attrezzi per lo sport compresi nella mobilia domestica assicurata (per es. attrezzi ginnici, pattini in linea, snowboard, sci) nonché gli oggetti di equipaggiamento che servono per proteggersi da infortuni durante le attività sportive (per es. maschera da scherma, casco di protezione), fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio.
Le biciclette e i ciclomotori a motore elettrico compresi nella mobilia domestica assicurata con un prezzo di catalogo superiore a CHF 1’000 sono considerati attrezzi per lo sport.
Sono assicurati i danneggiamenti o le distruzioni in seguito all’azione di una forza esterna e violenta, che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino.
Sono esclusi dall’assicurazione
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.
Questa assicurazione complementare vale in tutte le sedi riportate nella polizza.
Sono assicurati i danni ai generi alimentari destinati al consumo privato delle persone assicurate e conservati in congelatori o refrigeratori che, a causa di un guasto imprevisto dell’apparecchio frigorifero, non possono essere più consumati.
L’assicurazione vale a primo rischio fino alla somma di assicurazione concordata.
Per i danni a prodotti surgelati non si applica alcuna franchigia.
L’assicurazione copre i danni che sono causati nell’arco della durata dell’assicurazione.
Salvo diversa indicazione, l’assicurazione è valida in tutto il mondo.
A seconda della convenzione, sono assicurati solo il contraente (persona singola) o il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che rientrano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana (assicurazione familiare).
Sono inoltre assicurati
In caso di matrimonio, costituzione di un’unione registrata o di un concubinato, la copertura assicurativa vale per la durata di un anno anche per le persone che vivono nella medesima economia domestica.
Le persone assicurate sono assicurate per le conseguenze del loro comportamento nella vita privata, in una delle seguenti qualità ma solo nell’ambito descritto.
È assicurata la responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per
Sono coassicurati i danni patrimoniali riconducibili a una lesione corporale assicurata o a un danno materiale assicurato cagionato alla parte lesa.
Su richiesta del contraente, Zurich eroga prestazioni sussidiarie ad altri fornitori di prestazioni nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione, anche senza responsabilità civile legale per
È assicurata la responsabilità civile delle persone assicurate per danni a cose di terzi, che hanno acquisito o noleggiato per l’utilizzo, la custodia, il trasporto o per un altro scopo.
Per i seguenti danni materiali si applica una limitazione speciale delle prestazioni:
A complemento delle restrizioni dell’estensione assicurativa sono esclusi dall’assicurazione ai sensi dell’art.613:
In relazione all’utilizzo di veicoli a motore di terzi si applica la seguente estensione assicurativa:
Per danni che si verificano all’estero l’indennità massima corrisponde a CHF 2 milioni.
L’assicurazione si estende alle pretese nei confronti delle persone assicurate in qualità di conducente di biciclette e ciclomotori, se un’assicurazione responsabilità civile non è prescritta per legge.
Se sussiste un’assicurazione responsabilità civile obbligatoria, sono assicurate le pretese per la parte del danno che eccede la somma di assicurazione dell’assicurazione prescritta per legge.
Se l’assicurazione prevista dalla legge non è stata stipulata o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre che la legge gli impone, le pretese non sono assicurate.
Per i danni che si verificano all’estero, l’indennità massima è limitata a CHF 2 milioni.
È assicurata la responsabilità civile in qualità di proprietario, detentore o utente di natanti, tavole da surf, aeromobili, apparecchi volanti e oggetti volanti di qualsiasi natura, per i quali non sia prescritta per legge un’assicurazione responsabilità civile.
In caso di assicurazione prescritta per legge, è coassicurata la responsabilità civile in qualità di detentore di aeromodelli fino a un peso massimo di 30kg.
La persona assicurata ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione degli impianti di cisterne da parte di tecnici entro i termini previsti per legge o imposti dalle autorità. I disturbi al buon funzionamento degli stessi devono essere immediatamente rimossi e le necessarie riparazioni e revisioni devono essere eseguite senza indugio. La copertura assicurativa decade se il contraente non si attiene ai suddetti obblighi di manutenzione.
Non sono coperte le spese per l’accertamento di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti.
È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali connessi con un pregiudizio all’ambiente, se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevedibile, che rende necessari provvedimenti immediati quali la notifica all’autorità competente, l’allarme alla popolazione, l’adozione di misure di prevenzione di sinistro risp. di riduzione dei danni.
Per pregiudizio all’ambiente si intende la perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, delle acque (anche quelle del sottosuolo), del suolo, della flora risp. della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi o pregiudizievoli di altro genere per la salute dell’uomo, i beni o gli ecosistemi. È altresì considerato pregiudizio all’ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all’ambiente».
Restrizioni della copertura assicurativa
La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie.
Sono escluse le pretese per il pregiudizio all’ambiente vero e proprio e quelle in relazione a siti contaminati.
Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l’assicurazione si estende anche alle spese sostenute da una persona assicurata per attuare provvedimenti adeguati al fine di scongiurare tale pericolo. Le spese di prevenzione di sinistro sono equiparate ai danni materiali.
Non sono assicurate le spese per
Sono esclusi dall’assicurazione
Se espressamente concordato, Zurich rinuncia a ridurre le prestazioni assicurate a causa di negligenza grave ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui la persona assicurata ha cagionato il sinistro sotto l’influsso di alcol, droghe o per abuso di medicamenti. È altresì escluso il sinistro causato intenzionalmente o con dolo eventuale.
Le prestazioni consistono nell’indennizzo delle pretese giustificate e nella difesa contro pretese ingiustificate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per la riduzione dei danni, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di sinistro assicurate. Tali prestazioni sono limitate alle somme di assicurazione indicate nella polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione.
Zurich si occupa della trattazione di un caso di sinistro se le pretese eccedono la franchigia prevista (con riserva art. 617). Rappresenta la persona assicurata ed è autorizzata a versare l’indennità direttamente al danneggiato e senza dedurre un’eventuale franchigia.
La persona assicurata non è autorizzata a riconoscere o a liquidare qualsiasi pretesa del danneggiato senza il previo consenso di Zurich né a cedere alla parte lesa o a terzi le pretese derivanti dalla presente assicurazione prima del loro accertamento definitivo.
In caso di processo civile, è tenuta a rilasciare la necessaria procura all’avvocato designato da Zurich. Un’eventuale indennità di processo riconosciuta alla persona assicurata spetta a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni.
La liquidazione di un caso di sinistro da parte di Zurich o una sentenza giudiziaria nei suoi confronti sono vincolanti per la persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Zurich la franchigia concordata rinunciando a qualsiasi obiezione.
Se a una persona assicurata può essere ascritta una responsabilità per un’azione prestata a titolo di favore, Zurich rinuncia a far valere la deduzione prevista dalla legge (deduzione di compiacenza).
La totalità dei danni riconducibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, è da considerarsi un unico sinistro.
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa. Per danni del locatario la franchigia viene dedotta una sola volta in caso di uscita.
Se si tratta di un’assicurazione responsabilità civile obbligatoria (assicurazione obbligatoria) si applica quanto segue:
Se espressamente concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari. Se non diversamente prescritto nelle singole assicurazioni complementari, trovano applicazione le disposizioni dell’assicurazione responsabilità civile di privati.
Sono assicurati i veicoli a motore guidati dalle persone assicurate fino a 3’500 kg di peso totale, i motoveicoli e le imbarcazioni per i quali è prescritta dalla legge un’assicurazione responsabilità civile. I danni a rimorchi sono assicurati se tali rimorchi possono essere trainati da automobili o da altri autoveicoli leggeri fino a un peso totale di 3’500 kg in base alla legislazione sulla circolazione stradale.
È assicurata la responsabilità civile legale per danni cagionati ai veicoli assicurati come conducente o accompagnatore di allievi conducenti a norma di legge durante un periodo massimo di 25 giorni per anno (siano essi consecutivi o meno). L’indennità massima per rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni ammonta a CHF 50’000 per ognuno.
In aggiunta alle restrizioni dell’estensione assicurativa nell’assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche
L’art. 613 lett. g capoverso 5 viene sostituito come segue:
Non sono assicurati
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.